Amministrazione Trasparente

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ha riordinato gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Questa pagina accoglie le informazioni di cui è prevista la pubblicazione, nello schema indicato dal decreto e comune a tutte le pubbliche amministrazioni.

Pur non rientrando le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona nel novero delle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, essendo l’organizzazione di questa Azienda, come previsto dall’art. 2 c. 1 ed art. 11 c. 3 dello Statuto, improntata a principi di efficacia ed economicità nonchè autonomia, trasparenza, efficienza e flessibilità , il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto, con Delibera n. 16 del 08-03-2014, dare accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività di questa Amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo di risorse pubbliche.

 

  1. La trasparenza e' intesa come accessibilita' totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
  2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialita', buon andamento, responsabilita', efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrita' e lealta' nel servizio alla nazione. Essa e' condizione di garanzia delle liberta' individuali e collettive, nonche' dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
  3. Le disposizioni del presente decreto, nonche' le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresi' esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

[Art.1 D.Lgs. 33/2103]

Approfondimenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 04 19 amministrazione trasparente

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